Equipollenza dei Titoli

A seguito della riforma dell’ordinamento didattico universitario italiano, in attuazione del Processo di Bologna (Decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999, successivamente sostituito dal Decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004), lo stesso è ora organizzato in

  • un titolo di primo livello della durata di tre anni, la Laurea triennale  previo conseguimento di 180 CFU
  • un titolo di secondo livello, la Laurea magistrale, che si consegue dopo due anni con l’acquisizione di 120 CFU.

La Santa Sede e lo Stato Italiano hanno stretto accordi per facilitare il riconoscimento di alcuni gradi accademici di diritto pontificio.

In continuità con il Concordato tra i due Stati, tali accordi sono stati posti in essere per  superare una annosa questione. Si è giunti a garantire la riconoscibilità e la spendibilità dei titoli della formazione superiore, anche per coloro che hanno scelto di svolgere il proprio percorso di studi all’interno di Istituzioni accademiche della Santa Sede che si trovano in Italia al fine non solo di facilitare le procedure di riconoscimento anche dei titoli accademici non concordatari, ma anche per permettere agli studenti la prosecuzione degli studi nell’uno o nell’altro sistema.

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63 (GU.pdf) ad oggi lo Stato Italiano assicura il riconoscimento civile dei gradi accademici pontifici di Baccalaureato e Licenza, rispettivamente come Laurea e Laurea magistrale, nelle seguenti discipline: Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia e Scienze Religiose. Il summenzionato decreto aggiorna l’art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 e il Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175.

Fino allo scorso anno, secondo quanto previsto dalla revisione del Concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 1984, venivano pienamente riconosciuti, tramite un apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i soli titoli di “Teologia e Sacra scrittura”. Gli altri titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Santa Sede sul territorio nazionale italiano non avevano un riconoscimento uniforme: alcuni Atenei ne ammettevano la riconoscibilità, in linea con i dettami della Convenzione di Lisbona, altri ritenevano che gli unici ammessi a questo tipo di trattamento fossero quelli espressamente enunciati nel Concordato.

In presenza di una formale corrispondenza tra titolo ecclesiastico e titolo civile italiano, cioè in una situazione di parità di corsi di studi e annualità o ECTS – European Credit Transfer System (180 per la triennale e 120 per la magistrale), il titolo ecclesiastico avrà lo stesso effetto giuridico di quello rilasciato da una Università italiana.

In altre parole, la Licenza in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, la Laurea in scienze religiose (3+2) saranno riconosciuti come lauree magistrali, ma non avranno una corrispondenza effettiva al titolo civile. Quindi chi si laurea o si è laureato in Scienze Religiose vedrà riconosciuto come laurea civile per accedere ad esempio ai concorsi per DS, ma non potranno costituire titolo per essere ammessi per partecipare al concorso per gli insegnamenti di altre discipline.

Attualmente è stato confermato che il vecchio titolo quadriennale di Magistero può beneficiare del riconoscimento civile di laurea triennale e non magistrale, come avviene invece per le vecchie lauree statali di durata quadriennale.

Quali sono i passaggi burocratici da svolgere per ottenere l’equipollenza dei titoli?

Prima di iniziare la procedura occorre possedere la seguente documentazione da richiedere alla segreteria dell’istituto dove è stato conseguito il titolo:

  • certificato degli studi completo in originale (elenco esami, date, e i crediti degli esami sostenuti stando attenti che sia riportata la dicitura che il titolo conseguito consti di almeno 180 cfu se è laurea triennale, o almeno 120 cfu se laurea magistrale), se gli studi sono stati effettuati in più ISSR, ognuna di esse rilascerà quanto di propria competenza;
  • pergamena di laurea in originale;
  • solo per i diaconi, sacerdoti e religiosi/e: Nulla Osta del proprio Ordinario o Superiore alla richiesta di riconoscimento del titolo

Quindi occorre:

  1. recarsi presso la CONGREGAZIONE PER l’EDUCAZIONE CATTOLICA (piazza Pio XII, 3 – Roma, 06/69883634) muniti dei suindicati documenti (per diaconi, sacerdoti e religiosi in aggiunta occorre un nulla osta del proprio ordinario alla richiesta di riconoscimento del titolo); si ottiene un’autentica delle firme.
  2. recarsi presso l’Ufficio vidimazione delle SEGRETERIA DI STATO DELLA SANTA SEDE (piazza della Città Leonina, guardando il colonnato a destra – Roma, 06/69883913) muniti dei suddetti documenti; si ottiene un’altra autentica delle firme.
  3. recarsi presso l’Ambasciata italiana presso la Santa Sede di viale delle Belle Arti di Roma, (chiamare +39 06/3264881 per info); si ottiene un’altra autentica delle firme *
  4. recarsi presso il MUR (via Michele Carcani 61 – Roma, dott. Cristiano Cristiani cristiani@miur.it) muniti della suddetta documentazione. Occorrerà lasciare la documentazione allegandola ad una domanda in carta semplice con la quale si richiede l’equipollenza del titolo. Il Decreto di Equipollenza avrà la firma del Ministro quindi passa un tempo non breve tempo.

 

N.B: la procedura non è a costo zero, ci sono diritti di segreteria per i passaggi pontifici e le marche da bollo per i passaggi statali.

Nella situazione di emergenza attuale sarà possibile svolgere la procedura telematica.

Per maggiori informazioni contattare Prof. Luca Raspi