Statuto

Titolo I – Natura e finalità

Art. 1

§ 1. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure (= ISSRL) è un istituto accademico, collegato con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (= FTIS), eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, abilitato a rilasciare titoli di studio per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche con Decreto Ministeriale 12/7/89 in applicazione D.P.R. 16/12/85, N.751. L’ISSRL è retto, oltre che dal presente Statuto, anche dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, emanata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008 (= Istruzione CEC), e dalle norme sulla Formazione sincrona a distanza per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose in Italia emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 14 settembre 2015.

§ 2. L’ISSRL è, nell’ordinamento canonico, persona giuridica pubblica, con finalità di culto e religione.

§ 3. L’ISSRL ha la sua sede a Genova, via Serra, 6C. Sono costituiti due poli in modalità FAD ad Albenga e La Spezia.

§ 4. I rapporti fra FTIS e ISSRL sono regolati da un’apposita convenzione.

Art. 2

§ 1. Fine dell’ISSRL è la promozione degli studi nel campo della teologia e delle scienze religiose per: la formazione di laici e di religiosi allo svolgimento dei compiti di evangelizzazione e catechesi; la preparazione al ministero diaconale e ai vari servizi ecclesiali; la preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado; l’aggiornamento teologico e culturale di laici, religiosi e sacerdoti; la cura dei rapporti con le istituzioni culturali affini, sia ecclesiastiche che civili.

§ 2. L’ISSRL persegue le proprie finalità anzitutto: istituendo corsi accademici; promovendo iniziative di studio e ricerca; curando pubblicazioni nei campi di propria competenza.

Art. 3

La responsabilità dell’andamento e della promozione dell’ISSRL spetta:
a) all’Arcivescovo di Genova, in qualità di Moderatore, sentiti i Vescovi dei poli FAD, per quanto riguarda, in particolare: la salvaguardia e la promozione della fede cattolica; la ricerca e la qualificazione del corpo docente; il sostegno economico dell’Istituto;
b) alla Conferenza Episcopale Ligure, per la fruizione e il sostegno economico dell’Istituto;
c) alla FTIS in quanto garante, presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, del livello accademico-scientifico dell’ISSRL e della idoneità del medesimo al perseguimento delle finalità stabilite dallo Statuto.

Titolo II – Autorità accademiche

Art. 4

L’ISSRL è governato da autorità comuni con la FTIS, cui è collegato, e da autorità proprie.
Autorità comuni sono: il Gran Cancelliere; il Preside della Facoltà Teologica; il Consiglio di Facoltà.
Autorità proprie sono: il Moderatore; il Direttore dell’Istituto; il Vice Direttore dell’Istituto e/o i Vice Direttori per ciascun polo FAD; il Segretario dell’Istituto; il Consiglio d’Istituto; il Consiglio per gli Affari Economici; il Collegio plenario dei Docenti.

Art. 5

Gran Cancelliere, in base all’art. 4 dello statuto della FTIS, è il Vescovo della sede centrale della Facoltà Teologica. A lui spetta, d’intesa con il Moderatore dell’ISSRL, per ciò che concerne lo stesso:
– nominare il Direttore con il parere del Consiglio di Facoltà, fra i Docenti indicati dalla terna proposta dal Consiglio di Istituto dell’ISSRL, e con il «nulla osta» del Moderatore dello stesso.

Art. 6

Al Preside della FTIS, le cui funzioni sono precisate nell’art. 8 del relativo statuto, spetta, per ciò che concerne la vita dell’ISSRL:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l’ISSRL;
b) regolare, congiuntamente al Direttore dell’ISSRL, le questioni comuni;
c) presiedere, personalmente o tramite un suo delegato, le sessioni per gli esami di grado;
d) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSRL;
e) presentare ogni cinque anni al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l’attività dell’ISSRL, preparata dal Direttore dell’Istituto, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, perché sia trasmessa alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 7

Al Consiglio di Facoltà, la cui composizione e funzione sono precisate all’art. 11 dello statuto della FTIS, spetta, per quanto riguarda l’ISSRL:
a) esaminare e approvare il piano degli studi e lo statuto dell’ISSRL;
b) dare il benestare alla nomina del Direttore dell’ISSRL;
c) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti dell’ISSRL in occasione della loro promozione a Docenti stabili;
d) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSRL, in particolare della biblioteca;
e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSRL preparata dal Direttore dell’Istituto e sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
f) proporre alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensione dell’ISSRL qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 8

Moderatore dell’ISSRL è l’Arcivescovo di Genova, nella cui Diocesi l’Istituto ha la propria sede. Al Moderatore dell’ISSRL spetta:
a) dare il nulla osta alla nomina del Direttore da presentare al Gran Cancelliere della FTIS;
b) nominare, dopo opportuna consultazione, il Vice-direttore dell’Istituto e i Vice Direttori per ciascun polo FAD ed il Segretario;
b) nominare, dopo la dovuta approvazione del Consiglio di Facoltà, i Docenti stabili dell’ISSRL, concedere la missio canonica ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo che questi hanno emesso la professione di fede, nonché la venia docendi ai Docenti che insegnano altre discipline;
c) revocare la missio canonica e la venia docendi ai Docenti che abbiano insegnato contro la dottrina cattolica o si siano mostrati non più idonei all’insegnamento;
d) nominare l’Economo dell’ISSRL;
e) nominare i due esperti nel Consiglio per gli Affari Economici;
f) approvare gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSRL;
g) controfirmare i gradi accademici dell’ISSRL, firmati dal Preside della Facoltà Teologica, dal Direttore dell’Istituto, dal Segretario dell’Istituto;
h) vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSRL;
i) informare la Facoltà Teologica sulle maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
l) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’Istituto, ai sensi dell’art. 10, lettera h dell’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l’Educazione cattolica del 28 giugno 2008.

Art. 9

§1. Il Direttore dell’ISSRL è nominato dal Gran Cancelliere, secondo le modalità stabilite all’art. 7 § d. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente, ai sensi dell’art. 11 dell’Istruzione CEC.
Al Direttore dell’ISSRL compete:
a) rappresentare l’ISSRL davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà Teologica e alle autorità civili; rappresentare legalmente l’ISSRL;
b) dirigere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
c) presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio plenario dei Docenti dell’ISSRL; presiedere la Commissione di Qualificazione dei Docenti;
d) svolgere gli atti di ordinaria amministrazione dell’ISSRL;
e) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio degli Affari Economici;
f) dirigere personalmente, o tramite un suo delegato, l’attività degli Officiali e del personale ausiliario dell’ISSRL;
g) presenziare alle assemblee degli Studenti di persona o per delega;
h) controfirmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSRL, firmati dal Preside della Facoltà Teologica e dal Segretario dell’ISSRL;
i) redigere le informazioni sull’andamento dell’ISSRL da inviare annualmente al Preside della Facoltà;
l) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSRL e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica;
m) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio dell’ISSRL, la soluzione al giudizio della Facoltà Teologica.

§ 2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore è assistito dal Vice Direttore e dai Vice Direttori nei poli FAD. Ogni Vice Direttore sostituisce il Direttore quando è impossibilitato a svolgere i propri compiti, esercita le funzioni a lui esplicitamente delegate, riferisce al Direttore sulle attività svolte.

Art. 10

§ 1. Il Consiglio d’Istituto dell’ISSRL è composto dal Direttore dell’ISSRL, dai Vice Direttori, da un delegato del Moderatore, dal Preside della Facoltà Teologica o da un suo delegato, da tutti i Docenti stabili, da due rappresentanti dei Docenti non stabili eletti dai loro colleghi, da due Studenti ordinari, eletti all’inizio di ogni anno accademico dall’assemblea degli Studenti, dal Segretario con compiti di attuario.

§ 2. Al Consiglio d’Istituto dell’ISSRL spetta:
a) redigere il piano degli studi e il regolamento dell’ISSRL, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull’attività dell’ISSRL preparata dal Direttore;
c) affrontare le principali questioni attinenti all’attività dell’ISSRL;
d) esprimere il proprio parere circa la nomina del Bibliotecario;
e) essere informato circa la nomina dei Docenti non stabili;
f) organizzare ed attuare, sotto la guida del Direttore, le attività dell’ISSRL;
g) formulare proposte per un continuo miglioramento delle attività dell’ISSRL;
h) indicare la terna dei Docenti stabili per la nomina a Direttore;
i) proporre la nomina dei Docenti stabili.

§ 3. Il Consiglio è convocato dal Direttore dell’ISSRL almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Art. 11

Tutti i Consigli possono deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti; è richiesto lo scrutinio segreto per deliberazioni concernenti questioni relative alle persone; in caso di elezioni si procede a norma del can. 119,1° del CIC, sempre a scrutinio segreto.

Titolo III – Docenti

Art. 12

I Docenti dell’ISSRL devono soddisfare le condizioni stabilite nella menzionata Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, soprattutto per quanto concerne la loro cooptazione e promozione.

Art. 13

§ 1. I Docenti dell’ISSRL si distinguono in Docenti stabili e non stabili; i Docenti non stabili possono essere incaricati, assistenti o invitati.

§ 2. Il numero dei Docenti stabili è di almeno cinque, uno per ogni area disciplinare (Scrittura, Dogmatica, Morale-Pastorale, Filosofia, Scienze-Umane); la posizione dei Docenti stabili è soggetta a verifica ogni quattro anni.

Art. 14

§ 1. I Docenti stabili, per le discipline ecclesiastiche, devono essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori, ai sensi dell’art. 14 § 2 lettera b dell’Istruzione CEC.
Gli altri Docenti dovranno avere almeno la Licenza in una disciplina ecclesiastica o una Laurea specialistica (o equivalente).

§ 2. I Docenti stabili, al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall’ufficio.

§ 3. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di un altro ufficio o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti; gli altri Docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.

§ 4. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.

Art. 15

§1. Tutti i Docenti devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, impegno alla collaborazione, così da poter efficacemente contribuire al perseguimento delle finalità dell’ISSRL. L’insegnamento dovrà essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2. I Docenti di discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missio canonica dal Moderatore;

§ 3. I Docenti che insegnano altre discipline devono ricevere la venia docendi dal Moderatore.

§ 4. Il Moderatore può privare della missio canonica o della venia docendi il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa.

Art. 16

§ 1. I Docenti stabili sono professori destinati all’ISSRL. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all’insegnamento e all’assistenza degli Studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli organismi collegiali.

§ 2. I Docenti stabili sono nominati dal Moderatore, previa approvazione del Consiglio di Facoltà della FTIS e sentito il Consiglio d’Istituto.

§ 3. I requisiti per essere promosso a docente stabile, oltre a quelli previsti per essere docente non stabile, sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente non stabile la disciplina al cui insegnamento è chiamato; avere pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del proprio Ordinario o del proprio Superiore.

§ 4. I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

Art. 17

§ 1. I Docenti non stabili – incaricati, assistenti o invitati – sono Docenti ai quali è affidato un incarico annuale di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell’ISSRL. Devono essere in possesso della Licenza in una disciplina ecclesiastica o di una Laurea specialistica (o equivalente) e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.

§ 2. I Docenti non stabili sono nominati dal Direttore dell’ISSRL, sentito il parere del Consiglio d’Istituto, dopo aver ricevuto il consenso del Moderatore e la relativa missio canonica, per le materie ecclesiastiche, o la venia docendi negli altri casi.

Art. 18

§ 1. Il Collegio plenario dei Docenti dell’ISSRL è composto da tutti i Docenti stabili e non stabili. Può essere convocato dal Direttore dell’ISSRL che lo presiede. Vi partecipa anche il Preside della FTIS, di persona o tramite un suo delegato, con pieno diritto di voto. Vi partecipano, senza diritto di voto, gli Officiali. Il Collegio può essere convocato straordinariamente su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri effettivi.

§ 2. Spetta al Collegio plenario dei Docenti dell’ISSRL, recepite le indicazioni del Consiglio d’Istituto:
a) formulare proposte circa la programmazione generale dei corsi;
b) esprimere valutazioni sull’andamento generale dei corsi;
c) eleggere i due rappresentanti dei Docenti non stabili membri del Consiglio d’Istituto;
d) eleggere tra i Docenti un rappresentante nel Consiglio degli Affari Economici;
e) predisporre quanto necessario per il proficuo svolgimento dell’attività accademica dell’ISSRL;
f) esprimere valutazioni sull’andamento delle classi e sul rendimento degli Studenti.

Art. 19

§ 1 Il Moderatore nomina un coordinatore della FAD scelto tra i Docenti stabili dell’Istituto. Il coordinatore vigila sulla corretta realizzazione delle modalità prescritte, riunisce periodicamente i tutor insieme con gli Studenti e riferisce al Consiglio d’Istituto eventuali problematiche che insorgono.

§ 2 Nel sistema di formazione a distanza (FAD) si distingue il ruolo del tutor. Ogni tutor deve aver conseguito la Licenza in una disciplina ecclesiastica o una Laurea specialistica (o equivalente). Egli deve essere presente in aula nel polo formativo accademico ricevente durante le lezioni a distanza, ed ha il compito di favorire l’attività didattica della lezione, garantire la possibilità di interazione, sostenere l’apprendimento dell’offerta formativa, collaborare con i Docenti titolari delle lezioni assicurando il collegamento tra i Docenti e gli Studenti durante il percorso formativo.

Titolo IV – Officiali

Art. 20

§ 1. Il Segretario è nominato dal Moderatore dell’ISSRL, su proposta del Direttore ISSRL, sentito il Consiglio d’Istituto.

§ 2. Il Segretario, nella sua qualità di responsabile della segreteria può avvalersi di altri officiali, che lo coadiuvano nella segreteria (per cooptazione, e con il consenso del Direttore) e svolge le seguenti funzioni:
a) assolve le mansioni burocratiche dell’ISSRL, secondo le indicazioni del Direttore;
b) cura il protocollo e l’archivio;
c) prepara e attesta i documenti da sottoporre alla firma delle autorità competenti;
d) cura la preparazione e la stampa del calendario e dell’annuario accademico;
e) presenzia alle riunioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio Plenario dei Docenti, dei quali redige e conserva i verbali.

Art. 21

§ 1. Il Bibliotecario è nominato dal Direttore, con il beneplacito del Moderatore, sentito il Consiglio d’Istituto.

§ 2. Sono compiti del Bibliotecario:
a) curare la buona tenuta dei libri, delle riviste e degli schedari;
b) tenere aggiornato il libro dei nuovi accessi e dei prestiti;
c) suggerire al Direttore dell’ISSRL gli opportuni acquisti.

Titolo V – Studenti

Art. 22

§ 1. Possono frequentare i corsi dell’ISSRL tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle discipline teologiche e nelle scienze religiose.

§ 2. Gli Studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSRL circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’Istituto. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dal presente statuto e dal regolamento.

§ 3. Vengono considerati Studenti fuori corso gli Studenti ordinari e straordinari che hanno concluso la frequenza ai corsi, ma devono completare le prove d’esame previste dal piano di studi, oppure devono motivatamente sospendere la frequenza per non più di due anni consecutivi. Gli Studenti possono restare nell’Istituto come fuori corso per un massimo di cinque anni dopo la conclusione della frequenza.

Art. 23

§ 1. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’ISSRL, con il regolare superamento di tutti gli esami. Ai sensi dell’art. 17 dell’Istruzione CEC, il numero congruo di Studenti ordinari richiesti per l’approvazione di un ISSR deve essere complessivamente non inferiore a settantacinque. Tale numero si calcola sommando gli Studenti ordinari all’atto dell’iscrizione.

§ 2. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea in Scienze Religiose, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direttore dell’Istituto, potrà essere richiesta allo studente la frequenza di alcuni corsi integrativi, con il superamento dei rispettivi esami.

§ 3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze Religiose.

Art. 24

§ 1. Sono Studenti straordinari coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all’Università di Stato o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano tutti i corsi predisposti dall’ISSRL, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi accademici.

§ 2. Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi. Il Direttore potrà richiedere che sia sostenuto un esame di ammissione.

§ 3. Il curriculum degli Studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’art. 23.

Art. 25

§ 1. Sono Studenti uditori coloro che, avendo la necessaria preparazione e con il consenso del Direttore dell’Istituto, sono ammessi a frequentare alcuni corsi dell’ISSRL, con possibilità di sostenere i relativi esami.

§ 2. Gli Studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

Art. 26

Per essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito i singoli corsi con una frequenza non inferiore ai due terzi.

Art. 27

Gli Studenti durante la loro permanenza in Istituto possono riunirsi in assemblea, in sedi e orari concordati con la Direzione, comunque fuori dai tempi di lezione. Eleggono i loro delegati, secondo le modalità definite nell’apposito regolamento.

Art. 28

§ 1. Gli Studenti provenienti da istituzioni accademiche, come Università, Facoltà Teologiche, Seminari Teologici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei corsi svolti e degli anni di studio ivi regolarmente compiuti. Possono essere riconosciuti anni di frequenza, corsi ed esami che, per piano generale, ore complessive di lezione, programmi analitici e testi adottati, corrispondano ai corsi del piano di studi dell’ISSRL. La regolarità della frequenza, le caratteristiche del corso e la votazione conseguita, devono risultare da un’autentica dichiarazione della Segreteria dell’Istituto di provenienza.

§ 2. La valutazione degli studi svolti in altri Istituti, il riconoscimento degli anni e dei singoli corsi frequentati, l’elaborazione del piano di studi personalizzato spetta al Direttore dell’Istituto.

§ 3. L’accertamento della preparazione degli Studenti privi di titolo di studio è fatto in base alla documentazione scolastica esibita e al colloquio con il Direttore.

Art. 29

§ 1. Per gravi infrazioni alla disciplina gli Studenti sono passibili delle sanzioni e delle procedure previste all’art. 29 dello statuto della FTIS.

§ 2. Nei casi più gravi e urgenti il Direttore dell’Istituto può sospendere ad tempus lo studente, finché non sia concluso il procedimento previsto.

Titolo VI – Ordinamento degli studi

Art. 30

§ 1. L’ISSRL prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni, strutturato in due cicli: il primo ciclo, della durata di tre anni, al termine del quale si consegue il Baccalaureato in Scienze Religiose – che equivale alla Laurea in Scienze Religiose – e il secondo ciclo, della durata di due anni, al termine del quale si consegue la Licenza in Scienze Religiose, che equivale alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose.

§ 2. Il numero complessivo delle ore di insegnamento non sarà inferiore a 1260 nel primo ciclo (pari a 105 crediti ecclesiastici e a 180 european credits transfer system) e a 840 nel secondo ciclo (pari a 70 crediti ecclesiastici e a 120 european credits transfer system).
Quindi, ai sensi dell’art. 21 dell’Istruzione CEC, per il quinquennio, il computo totale dei crediti calcolati secondo il sistema europeo degli ECTS dovrà essere normalmente 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

§ 3. Il secondo ciclo prevede due indirizzi di specializzazione, uno pedagogico-didattico ed uno pastorale-catechetico-liturgico. I corsi, i seminari, i laboratori e i tirocini dei due indirizzi sono specificati nel piano di studi.

§ 4. I corsi possono essere attivati solo se vi sono iscritti almeno dodici Studenti ordinari o straordinari.

Art. 31

§ 1. Nel primo ciclo vengono trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale che al titolo conclusivo di Baccalaureato in Scienze Religiose corrisponda la completezza del percorso, quale introduzione pensata e critica alla fede cristiana nella sua integralità. Il programma degli studi del primo ciclo prevede le seguenti discipline:
a) Storia della filosofia e Filosofia sistematica;
b) Introduzione alla Sacra Scrittura e studi biblici;
c) Introduzione alla Teologia e Teologia fondamentale;
d) Teologia dogmatica;
f) Teologia morale e Teologia spirituale;
g) Teologia liturgica e Teologia pastorale;
h) Patrologia e Storia della Chiesa;
i) Diritto Canonico ed Ecumenismo;
l) Introduzione alle Scienze umane.

§ 2. Nel secondo ciclo, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, devono essere proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l’indirizzo specialistico, come per esempio:
a) Pastorale e Catechetica;
b) Liturgia;
c) Teologia delle Religioni e Storia delle Religioni;
d) Scienze della Religione;
d) Scienze umane (Pedagogia, Psicologia, Sociologia);
d) Didattica generale e didattica dell’Insegnamento della Religione Cattolica;
e) Teoria della scuola e legislazione scolastica;
f) Teologia della vita religiosa.

§ 3. Possono essere previste anche discipline complementari e opzionali (ad es.: Latino e lingue bibliche; Dottrine politiche; Dottrine economiche; Letteratura religiosa; Arte; Storia locale).

Art. 32

Il profitto degli Studenti è verificato attraverso esami relativi alle singole discipline. Nell’anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami, che possono avere più appelli. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Per essere ammesso all’esame lo studente deve essere in regola con la frequenza e con gli obblighi amministrativi. La domanda di ammissione ai singoli esami deve essere fatta nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Titolo VII – Gradi accademici

Art. 33

I gradi accademici, conferiti dalla FTIS, sono il Baccalaureato in Scienze Religiose, al termine del primo ciclo, e la Licenza Magistrale in Scienze Religiose, con i due diversi indirizzi pedagogico-didattico e pastorale-catechetico-liturgico, al termine del secondo ciclo.

Art. 34

I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi ed avere superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) aver composto, secondo le norme previste dal Regolamento, un elaborato che verrà discusso davanti a una commissione di almeno tre Docenti (ai sensi dell’art. 28 dell’Istruzione CEC), dove si mostri la capacità di impostare e svolgere l’argomento scelto o assegnato e di condurre una ricerca scientifica.
d) sostenere un esame sintetico su un apposito tesario davanti a una commissione di almeno tre Docenti, a cui si aggiunge il rappresentante della FTIS.

Art. 35

I requisiti per conseguire la Licenza Magistrale in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il primo e il secondo ciclo di studi, della durata complessiva di cinque anni, ed avere superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) aver, secondo le norme previste nel Regolamento, composto e discusso un elaborato scritto che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e la capacità di sottoporlo a pubblica discussione.
Ai sensi dell’art. 47 dell’Istruzione CEC è possibile che un alunno possa accedere dal Diploma triennale al Baccalaureato e dal Magistero alla Licenza Magistrale, seguendo le norme transitorie previste per questi casi.

Art. 36

Ai sensi dell’art. 21 dell’Istruzione CEC, il Preside della FTIS, dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum svolto e dopo aver stabilito un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami, può ammettere uno studente in possesso della Licenza Magistrale in Scienze Religiose che ne faccia richiesta all’esame di Baccalaureato in Teologia.

Titolo VIII – Sussidi didattici

Art. 37

La sede dell’ISSRL deve essere fornita di adeguate strutture logistiche, didattiche e informatiche per assolvere alle necessità legate all’insegnamento, ai lavori seminariali, alle esercitazioni, ai laboratori, ai tirocini e alle funzioni di segreteria e di archiviazione.

Art. 38

§ 1. L’ISSRL dispone di una Biblioteca fornita e aggiornata di libri, pubblicazioni periodiche, supporti multimediali e di un collegamento “in rete” con la FTIS, secondo le necessità specifiche dell’Istituto.

§ 2. Sono previsti accordi con le più vicine e importanti Biblioteche ecclesiastiche, per consentire ai Docenti e agli Studenti dell’ISSRL un facile accesso ai servizi da esse offerti.

Titolo IX – Amministrazione e Patrimonio

Art. 39

§ 1. La conduzione economica e amministrativa dell’ISSRL è autonoma rispetto a quella della FTIS.

§2. La sede dell’ISSRL si attiene, per la conduzione economica e amministrativa, alla normativa prevista nello statuto dell’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

Art. 40

§ 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto: dal Direttore dell’ISSRL con funzioni delegabili di Presidente, e dai Vice Direttori; da un docente designato dai Docenti dell’Istituto; da due esperti nominati dal Moderatore, e da un delegato per ogni Vescovo delle Diocesi afferenti all’ISSRL.

§ 2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

§ 3. Il Consiglio è convocato dal Presidente due volte l’anno, e ogni volta che egli lo ritiene opportuno o lo richiedono per iscritto almeno due membri. La convocazione avviene tramite avviso scritto da far pervenire con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.

§ 4. Il Consiglio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 41

Al Consiglio per gli Affari Economici compete:
a) deliberare gli atti di amministrazione straordinaria su proposta del Presidente;
b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
c) promuovere iniziative per il reperimento di fondi.

Art. 42

§ 1. Ai sensi dell’art. 10, lettera g dell’Istruzione CEC, il Moderatore nomina l’Economo dell’ISSRL.

§ 2. Compiti specifici dell’Economo, secondo le indicazioni del Direttore e del Consiglio per gli Affari Economici, sono:
a) collaborare nella gestione economica dell’ISSRL nell’ambito del bilancio;
b) provvedere a tutti gli adempimenti di natura economica e fiscale;
c) curare la redazione dei registri contabili;
d) compilare i bilanci preventivo e consuntivo;
e) presenziare alle sedute del Consiglio per gli Affari Economici in qualità di segretario e redigere il verbale.

Art. 43

Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:
a) la licenza del Moderatore, ai sensi del can. 1281 del Codice di Diritto Canonico;
b) la licenza dell’Arcivescovo di Genova per gli atti di alienazione di valore compreso tra la somma minima e quella massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dei cann. 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico;
c) la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione superiori alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 44

L’esercizio finanziario dell’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto ha inizio il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 45

I mezzi finanziari occorrenti per la gestione sono costituiti dai contributi delle Diocesi della CEL, dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività istituzionali, da oblazioni di persone fisiche o di enti pubblici e privati.

Art. 46

In caso di estinzione o di revoca del riconoscimento civile dell’Ente, il patrimonio dell’ISSRL sarà devoluto ad enti similari a giudizio dell’Arcivescovo di Genova.

Art. 47

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti.

Art. 48

Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere proposte dal Consiglio d’Istituto all’esame del Consiglio di Facoltà, per essere poi inviate alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la definitiva approvazione.

Titolo X – Norme transitorie

Art. 49

Gli Studenti che volessero passare dal precedente ordinamento al nuovo possono farlo concordando con il Direttore un piano di studi personale che converta in ECTS gli esami già sostenuti e indichi quali e quanti esami sono necessari al raggiungimento del numero sufficiente di 180 ECTS per ottenere la Laurea in Scienze religiose.

Art. 50

Gli Studenti in possesso del titolo accademico del curricolo quadriennale del vecchio ordinamento che volessero ottenere la Licenza Magistrale in Scienze Religiose possono iscriversi ai corsi concordando con il Direttore un piano di studi complessivo di almeno 90 crediti ECTS.